Art. 2.

      1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
      2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da generali in servizio o in quiescenza, dei quali uno con grado di generale di corpo d'armata, e da un ammiraglio, in rappresentanza delle tre Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dai presidenti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
      3. Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.